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Sez. 1, Sentenza n. 10088 del 17/05/2016 (Rv. 639664 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO IMPLICITO | Questioni concernenti la regolare costituzione del rapporto processuale - Rilevabilità d'ufficio - Coordinamento con i principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo - Conseguenze - Mancanza di eccezioni di parte o di esame da parte del giudice di merito nei precedenti gradi di giudizio - Formazione del giudicato implicito - Idoneità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-05-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/639664-01

COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO IMPLICITO

Il principio secondo cui le questioni attinenti alla regolare costituzione del rapporto processuale sono rilevabili d'ufficio anche nel giudizio di legittimità va coordinato con i principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, che comportano un'applicazione in senso restrittivo e residuale di tale rilievo officioso, sicché le suddette questioni restano coperte dal giudicato implicito allorché siano state ignorate dalle parti nei precedenti gradi di giudizio per essersi il contraddittorio incentrato sul merito della lite e su di esse non si sia pronunciato il giudice adito. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha ritenuto inammissibile la questione, dedotta per la prima volta innanzi ad essa, della tardività della costituzione dell'ingiunto in sede di opposizione al provvedimento monitorio).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 329, Cod. Proc. Civ. art. 348, Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)