Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22207 del 22/09/2017 (Rv. 645722 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - IN GENERE | Rilevabilità di ufficio di determinate questioni - Limiti - Coordinamento con il sistema delle impugnazioni - Necessità - Conseguenze - Formazione del giudicato interno sulla tempesitività dell’opposizione a cartella esattoriale – Configurabilità.
COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - IN GENERE
La regola della rilevabilità d'ufficio delle questioni, in ogni stato e grado del processo, va coordinata con i principi che governano il sistema delle impugnazioni, nel senso che essa opera solo quando sulle suddette questioni non vi sia stata una statuizione anteriore, mentre, ove questa vi sia stata, i giudici delle fasi successive possono conoscere delle questioni stesse solo se e in quanto esse siano state riproposte con l'impugnazione, posto che altrimenti si forma il giudicato interno che ne preclude ogni ulteriore esame. Ne deriva che, affermata in primo grado la ammissibilità di una opposizione a cartella esattoriale per sanzioni amministrative (nella specie, sul presupposto della inapplicabilità del termine di cui all’art. 22 della l. n. 689 del 1981), in assenza di impugnazione sul punto, resta precluso al giudice d'appello l’esame d’ufficio della questione della tempestività dell’opposizione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)