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Sez. T, Ordinanza n. 22561 del 01/07/2026 (Rv. 679376-01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE | Imposta di registro in misura proporzionale - Atto di dotazione di fondo comune di investimento - Assoggettabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2026-07-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/679376-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE

In tema di imposta di registro, l'atto di dotazione di immobile in favore di un fondo comune di investimento, in quanto apporto meramente strumentale in regime di segregazione patrimoniale finalizzato a uno scopo vincolato ed eterodeterminato, non realizza un effettivo trasferimento di ricchezza e, pertanto, non è assimilabile agli atti di trasferimento di diritti reali immobiliari, previsti dall'art. 1 della prima parte della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 e tassati in misura proporzionale.

DPR 26/04/1986 num. 131 all. 1 art. 7, DPR 26/04/1986 num. 131 all. 1 art. 1, Costituzione art. 53, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 36, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 37

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)