Sez. 5, Sentenza n. 3218 del 05/02/2024 (Rv. 670443-01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE | Imposta di registro in misura proporzionale - Atto di dotazione di fondo comune di investimento - Assoggettabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE
In tema di imposta di registro, l'atto di dotazione di immobile in favore di un fondo comune di investimento - in quanto apporto meramente strumentale in regime di segregazione patrimoniale finalizzata ad uno scopo vincolato ed eterodeterminato - non realizza un effettivo trasferimento di ricchezza e, pertanto, non è assimilabile agli atti di trasferimento di diritti reali immobiliari, previsti dall'art. 1 della prima parte della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 e tassati in misura proporzionale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto legittimo il recupero dell'ordinaria imposta di registro proporzionale sull'atto notarile, di sottoscrizione di quote di un fondo comune di investimento mediante apporto di un immobile, in cui era stata autoliquidata l'imposta in misura fissa).
DPR 26/04/1986 num. 131 all. 1 art. 7, DPR 26/04/1986 num. 131 all. 1 art. 1, Costituzione art. 53, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 36, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 37
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)