Sez. 2, Sentenza n. 1356 del 22/02/1996 (Rv. 495956 - 01)
TRASCRIZIONE - LEGGI SPECIALI - LIBRI SPECIALI (SISTEMA TAVOLARE) | Iscrizione tavolare - Funzione costitutiva - Sussistenza - Mera stipulazione della compravendita immobiliare - Efficacia obbligatoria.
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Ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 499 del 1929 (modificato dalle leggi n. 594 del 1974 e 564 del 1977), nei territori italiani già facenti parti dell'impero austro-ungarico, nei quali vige il cosiddetto sistema tavolare, il consenso manifestato dai contraenti alla stipulazione di un atto di trasferimento della proprietà o di altro diritto reale su beni immobili, genera nell'acquirente un diritto di natura personale nei confronti dell'alienante e non quindi idoneo ad effettuare il trasferimento in questione, il quale si verifica solo con l'intavolazione dell'atto nel libro fondiario.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 28/03/1929 num. 499 art. 2, Legge 29/10/1974 num. 594, Legge 08/08/1977 num. 564
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)