Sez. 3, Sentenza n. 1019 del 19/01/2006 (Rv. 590071 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - RISCATTO | Coltivatore diretto proprietario del terreno confinante con quello alienato - Diritto di riscatto - Momento costitutivo - Conclusione del contratto di vendita - Configurabilità - Trascrizione della vendita - Irrilevanza - Conclusione della vendita per scrittura privata non autenticata - Giudizio di verificazione della scrittura "Dies a quo" del termine di decadenza - Trascrizione della sentenza passata in giudicato.
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - RISCATTO
Il coltivatore diretto, proprietario del fondo confinante con quello alienato, al quale non sia stata data la comunicazione prescritta dall'art. 8 della legge n. 590 del 1965 (come modificato dalla legge n. 817 del 1971), acquista il diritto di riscatto nel momento e per effetto della vendita e non della sua trascrizione, che rileva solo come "dies a quo" del termine di decadenza per l'esercizio del riscatto. Allorquando la vendita sia stata stipulata per scrittura privata non autenticata e sia stata chiesta la sua verificazione in funzione della trascrizione, detto termine decorre dalla trascrizione della sentenza di verificazione passata in giudicato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 2963, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST., Regio Decr. 28/03/1929 num. 499 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)