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Sez. 5, Sentenza n. 22917 del 29/10/2014 (Rv. 632734 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - SOPRAVVENIENZE ATTIVE | Regime ex art. 55 del d.P.R. n. 917 del 1986 (vigente "ratione temporis") - Versamenti dei soci fatti a fondo perduto - Sopravvenienza attiva - Configurabilità - Esclusione - Società di capitali - Applicabilità - Ai versamenti tra società del medesimo gruppo - Limiti - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-10-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/632734-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - SOPRAVVENIENZE ATTIVE

In tema di determinazione del reddito d'impresa, l'esenzione prevista dall'art. 55 (oggi 88), quarto comma, del d.P.R. n. 22 dicembre 1986 n. 917, che, nella versione "ratione temporis" applicabile, non considera sopravvenienze attive i versamenti dei soci in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle società in nome collettivo o in accomandita semplice, pur estendendosi, in virtù del combinato disposto degli artt. 95, primo comma, e 87, primo comma, del medesimo d.P.R. n. 917 del 1986 alle società di capitali, non è applicabile ai conferimenti effettuati da soggetti diversi dai soci della beneficiata, anche se da questi ultimi delegati al pagamento nell'ambito di operazioni tra società del medesimo gruppo, in quanto trattandosi di disposizione fiscale di favore, che sottrae a tassazione le suddette tipologie di versamenti, è norma di natura eccezionale e, pertanto, di stretta interpretazione.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 55 com. 4, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 87 com. 1, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 95 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)