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Sez. 5, Sentenza n. 1911 del 30/01/2007 (Rv. 596622 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - SOPRAVVENIENZE ATTIVE | Regime ex art. 55 del d.P.R. n. 917 del 1986 - Versamenti fatti, a fondo perduto, dai soci - Sopravvenienza attiva - Configurabilità - Esclusione - Anche nel caso di società a responsabilità limitata - Applicabilità della disciplina nuova ai periodi d'imposta anteriori - Condizione.
Stato
decisa il 2007-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/596622-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - SOPRAVVENIENZE ATTIVE

In tema di reddito d'impresa, lo "ius superveniens" rappresentato dall'art. 55 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (il quale ha modificato l'art. 55 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597), in virtù del quale "non si considerano sopravvenienze attive i versamenti in danaro o in natura fatti a fondo perduto alle società in nome collettivo o in accomandita semplice", e ciò indipendentemente da ogni profilo di proporzionalità degli stessi rispetto alle quote societarie ed indipendentemente da ogni delibera assembleare, si rende applicabile, in virtù dell'art. 95 dello stesso t.u.i.r., anche all'ipotesi di versamenti fatti, dai soci, alle società a responsabilità limitata.La nuova disciplina trova applicazione per i periodi di imposta precedenti, ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, solo nel caso (non ricorrente nella specie) in cui le relative dichiarazioni validamente presentate risultino ad essa conformi.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 55, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 55, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 95, DPR 04/02/1988 num. 42 art. 36 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)