Sez. 4, Sentenza n. 21761 del 15/04/2004 Ud. (dep. 07/05/2004) Rv. 228592 - 01
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - CODICE DI PROCEDURA PENALE | Giudizio abbreviato - Appello - Limiti - Modalità di svolgimento - Eccezione di incostituzionalità - Manifesta infondatezza - Fondamento.
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - CODICE DI PROCEDURA PENALE
È manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 443 comma quarto cod. proc. pen. - che prevede che "il giudizio di appello si svolge con le forme previste dell'art. 599" - con riferimento alla mancata previsione del rinvio del procedimento in caso di legittimo impedimento del difensore, atteso che rientra nei poteri discrezionali del legislatore predisporre le forme di rito più consone alle specifiche fattispecie procedimentali senza che ciò determini automaticamente alcuna disparità di trattamento. (La Corte ha richiamato in motivazione la sentenza n. 373 del 1992 della Corte Costituzionale nella quale, con riferimento allo svolgimento del giudizio abbreviato, si è ritenuta insindacabile la scelta del Legislatore - in considerazione delle esigenze di riservatezza e celerità proprie del - rito di prevedere che il giudizio abbia luogo in camera di consiglio).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 443 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 443 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 599 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)