Sez. 5, Sentenza n. 16555 del 06/04/2006 Ud. (dep. 16/05/2006) Rv. 234451 - 01
IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - IN GENERE | Legittimo impedimento del difensore - Obbligo di rinvio o di sospensione dell'udienza - Esclusione - Questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 3 e 24 Cost. - Manifesta infondatezza.
IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - IN GENERE
È manifestamente infondata in relazione agli artt. 3 e 24 Cost. la questione di legittimità costituzionale dell'art. 599 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede che, in caso di mancata partecipazione al giudizio camerale di appello del difensore che sia legittimamente impedito, si faccia applicazione della regola (art. 420 ter cod. proc. pen.) che impone il rinvio della udienza. (In motivazione, la Corte, nel richiamare la sentenza della Corte costituzionale n. 373 del 1998, ha osservato che non lede i principi costituzionali di eguaglianza, difesa e giusto processo, la scelta del legislatore di disciplinare diversamente l'esercizio del diritto di difesa in relazione alla diversità dei riti, con modalità improntate a criteri di economia processuale e di massima speditezza).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 ter CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 443 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)