Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15771 del 17/05/2022 (Rv. 665051 - 01)
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE | Somministrazione di energia elettrica - Misurazione dei consumi mediante contatore - Contestazione dei consumi - Alterazione del contatore ad opera di terzi - Onere della prova in capo all’utente - Contenuto. SOMMINISTRAZIONE (CONTRATTO DI) - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI,
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE
In tema di contratto di somministrazione di energia elettrica, l'utente che intenda contestare l'anomalia dei consumi, ritenuti eccessivi, a causa della manomissione del contatore da parte di terzi, è tenuto a dimostrare la sproporzione manifesta del consumo rilevato rispetto a quello effettivamente sostenuto, nonché a provare l'attività illecita del terzo, ovvero di avere diligentemente vigilato affinché intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del contatore.
Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1559, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)