Sez. 3, Ordinanza n. 17401 del 24/06/2024 (Rv. 671569-01)
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE | Misurazione dei consumi mediante contatore - Accettazione da parte dei contraenti - Ripartizione degli oneri della prova - Possibilità per l'utente di contestare il malfunzionamento dello strumento - Onere di contestazione specifica - Contenuto. SOMMINISTRAZIONE (CONTRATTO DI) - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - In genere.
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE
In tema di somministrazione di energia elettrica, l'obbligo del gestore di effettuare gli addebiti a carico dell'utente sulla base delle indicazioni del contatore - meccanismo di contabilizzazione accettato consensualmente dai contraenti - non priva l'utente del diritto di contestare il malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica e dimostrando, anche in termini presuntivi, i minori consumi effettuati nel periodo in contestazione, avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività svolte, secondo la tipologia di soggetto (impresa, famiglia o persona singola).
Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1559, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)