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Sez. U, Sentenza n. 775 del 17/02/1978 (Rv. 390106 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI - RICORSO ALLE SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE - QUESTIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DEGLI ARTT 17 DELLA LEGGE N 195 DEL 1958 E 60 DELLA LEGGE N 916 DEL 1958 - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1978-02-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/390106-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI - RICORSO ALLE SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE - QUESTIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DEGLI ARTT 17 DELLA LEGGE N 195 DEL 1958 E 60 DELLA LEGGE N 916 DEL 1958 - MANIFESTA INFONDATEZZA.*

Gli artt 17 della legge 24 marzo 1958 n 195 e 60 del DPR 16 settembre 1958 n 916, i quali prevedono il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione quale unico mezzo d'impugnazione dei provvedimenti emessi dal consiglio superiore della magistratura in Sede disciplinare, manifestamente non si pongono in contrasto con gli artt 3 e 24 della Costituzione, sotto il profilo che introdurrebbero una disparita di trattamento ed una menomazione del diritto di difesa, in relazione al principio del doppio grado di giurisdizione, in quanto tale principio comporta che la stessa questione sia sottoposta all'esame di due giudici di grado diverso, non anche che sia decisa due volte in gradi diversi. (V 119/70, mass n 344856).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Legge 24/03/1958 num. 195 art. 17 CORTE COST., DPR 16/09/1958 num. 916 art. 60

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)