Sez. U, Sentenza n. 119 del 20/01/1970 (Rv. 344856 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DEI MAGISTRATI - GIUDIZIO DISCIPLINARE - MANCANZA DI UN SECONDO GRADO DI GIURISDIZIONE DI MERITO - ART 17 LEGGE N 195 DEL 1958 - ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE - ECCEZIONI - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DEI MAGISTRATI - GIUDIZIO DISCIPLINARE - MANCANZA DI UN SECONDO GRADO DI GIURISDIZIONE DI MERITO - ART 17 LEGGE N 195 DEL 1958 - ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE - ECCEZIONI - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
E manifestamente infondata la questione di illegittimita costituzionale, per contrasto con l'art 105 della Costituzione, dell'art 17, ultimo comma, della legge 24 marzo 1958, n 195, in quanto non prevede, nei giudizi disciplinari, un secondo grado di giurisdizione di merito davanti al consiglio superiore riunito in plenum ed in quanto assoggetta la decisione della Sezione disciplinare al solo ricorso alle Sezioni Unite della suprema Corte di Cassazione.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 105, Legge 24/03/1958 num. 195 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)