Sez. 1, Sentenza n. 694 del 25/01/1983 (Rv. 425435 - 01)
CACCIA - IN GENERE - UNIONE NAZIONALE ENAL CACCIA, PESCA E TIRO - RICONOSCIMENTO COME ASSOCIAZIONE VENATORIA - PERSONALITÀ GIURIDICA - INSUSSISTENZA - RAPPORTI CON L'ENAL - INDIVIDUAZIONE DEL FORO GENERALE DI DETTA UNIONE AL FINE DELLA COMPETENZA PER TERRITORIO - DISCIPLINA EX ART. 19, PRIMO COMMA COD. PROC. CIV. - APPLICAZIONE - ESCLUSIONE - DISCIPLINA EX ART. 19, SECONDO COMMA, COD. PROC. CIV. - APPLICAZIONE ESCLUSIVA - CONSEGUENZE.*
CACCIA - IN GENERE - UNIONE NAZIONALE ENAL CACCIA, PESCA E TIRO - RICONOSCIMENTO COME ASSOCIAZIONE VENATORIA - PERSONALITÀ GIURIDICA - INSUSSISTENZA - RAPPORTI CON L'ENAL - INDIVIDUAZIONE DEL FORO GENERALE DI DETTA UNIONE AL FINE DELLA COMPETENZA PER TERRITORIO - DISCIPLINA EX ART. 19, PRIMO COMMA COD. PROC. CIV. - APPLICAZIONE - ESCLUSIONE - DISCIPLINA EX ART. 19, SECONDO COMMA, COD. PROC. CIV. - APPLICAZIONE ESCLUSIVA - CONSEGUENZE.*
L'Unione nazionale enal caccia, pesca e tiro, pur dopo il suo riconoscimento come associazione venatoria ai sensi dell'art. 86 del R.d. 5 giugno 1939 n. 1016, in assenza del riconoscimento ex art. 12 cod. civ., manca di personalità giuridica ed è un'associazione non riconosciuta, prevista dagli artt. 36 e segg. cod. civ., con soggettività del tutto distinta da quella dell'enal, con la conseguenza che per l'individuazione del foro generale di detta Unione, ai fini della Competenza per territorio, deve trovare applicazione non già la norma di cui al primo comma dell'art. 19 cod. proc. civ., la quale stabilisce la Competenza del giudice del luogo dove le persone giuridiche hanno Sede ovvero uno stabilimento ed un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda, bensì - esclusivamente - la norma dettata dal secondo comma dell'art. 19 citato, la quale indica la Sede dei soggetti collettivi privi di personalità giuridica nel luogo ove i medesimi svolgono attività continuativa, ossia nel luogo ove si attua, in via prevalente e stabile, l'attività di organizzazione e gestione dello ente, ancorché non coincidente con quello dello svolgimento della attività istituzionale dell'ente stesso. (V 3370/78, mass n 392816; (V 543/78, mass n 389851; (V 368/77, mass n 383911; (V 847/72, mass n 357042).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 12 CORTE COST., Cod. Civ. art. 36, Cod. Proc. Civ. art. 19 CORTE COST., Regio Decr. 05/06/1939 num. 1016 art. 86, Legge 02/08/1967 num. 799 art. 35
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)