Sez. U, Sentenza n. 3370 del 07/07/1978 (Rv. 392816 - 01)
CACCIA - IN GENERE - UNIONE NAZIONALE ENAL CACCIA, PESCA E TIRO - RICONOSCIMENTO COME ASSOCIAZIONE VENATORIA - PERSONALITA GIURIDICA - INSUSSISTENZA - RAPPORTI CON L'ENAL - DOMANDA PROPOSTA CONTRO DETTA UNIONE PER CONSEGUIRE IL RIMBORSO DI SPESE IN RELAZIONE A FUNZIONI ESERCITATE IN SUO NOME E NEL SUO INTERESSE - GIURISDIZIONE - DEL GIUDICE ORDINARIO.*
CACCIA - IN GENERE - UNIONE NAZIONALE ENAL CACCIA, PESCA E TIRO - RICONOSCIMENTO COME ASSOCIAZIONE VENATORIA - PERSONALITA GIURIDICA - INSUSSISTENZA - RAPPORTI CON L'ENAL - DOMANDA PROPOSTA CONTRO DETTA UNIONE PER CONSEGUIRE IL RIMBORSO DI SPESE IN RELAZIONE A FUNZIONI ESERCITATE IN SUO NOME E NEL SUO INTERESSE - GIURISDIZIONE - DEL GIUDICE ORDINARIO.*
L'Unione nazionale enal caccia, pesca e tiro, pur dopo il suo riconoscimento come associazione venatoria, ai sensi dell'art 86 del RD 5 giugno 1939 n 1016 (nel testo sostituito dall'art 35 della legge 2 agosto 1967 n 799), costituisce associazione priva di personalita giuridica, ma con propria soggettivita autonoma e distinta da quella pubblicistica dell'enal, ancorche sottoposta al controllo ed alla vigilanza di quest'ultimo, in relazione ai suoi fini istituzionali (promuovimento della sana e proficua utilizzazione del tempo libero dei lavoratori). Pertanto, escluso che detta Unione sia qualificabile come ente pubblico, ed escluso conseguentemente che sia dotata di poteri autoritativi, deve affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda contro di essa proposta per conseguire il rimborso di spese, in relazione a funzioni esercitate in nome e nell'interesse dell'Unione medesima, trattandosi di pretesa che trova fondamento in una posizione soggettiva con natura e consistenza di diritto soggettivo.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 1 CORTE COST., Regio Decr. 05/06/1939 num. 1016 art. 86, Legge 02/08/1967 num. 799 art. 35
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)