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Sez. U, Sentenza n. 2605 del 15/07/1969 (Rv. 342207 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - OBBLIGAZIONE DI RISARCIMENTO DEL DANNO EX CONTRACTU - DOMICILIO DEL DEBITORE.*
Stato
decisa il 1969-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/342207-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - OBBLIGAZIONE DI RISARCIMENTO DEL DANNO EX CONTRACTU - DOMICILIO DEL DEBITORE.*

L'obbligazione risarcitoria da responsabilita contrattuale non ha originariamente per oggetto una somma di denaro determinata o determinabile mediante un semplice calcolo aritmetico, e pertanto e regolata dall'ultimo e non dal terzo comma dell'art.1182 cod.civ. Conf.1845-67 mass 328752. V.2891-68, massima n.335607*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)