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Sez. 3, Sentenza n. 1845 del 19/07/1967 (Rv. 328752 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - ADEMPIMENTO NEL DOMICILIO DEL CREDITORE - CONDIZIONI - OBBLIGAZIONE DI RISARCIMENTO DEI DANNI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1967-07-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/328752-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - ADEMPIMENTO NEL DOMICILIO DEL CREDITORE - CONDIZIONI - OBBLIGAZIONE DI RISARCIMENTO DEI DANNI - ESCLUSIONE.*

L'obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro va adempiuta al domicilio del creditore, ai sensi dell'art. 1182, terzo comma, cod. civ., solo quando essa sia gia determinata in virtu di un titolo convenzionale o giudiziale, si che non sia necessario l'espletamento di nuove indagini mentre, quando l'obbligazione deve ancora essere accertata e liquidata, come quella di risarcimento di danni, la norma applicabile e quella di cui all'ultimo comma dell'articolo citato.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)