Sez. 3, Sentenza n. 20285 del 04/10/2011 (Rv. 619524 - 01)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI E SENATO DELLA REPUBBLICA - PARLAMENTARI - GUARENTIGIE (IMMUNITÀ) - IN GENERE | Art. 3 della legge n. 140 del 2003 - Mutamento del principio del legame funzionale previsto dall'art. 68, primo comma, Cost. - Esclusione - Conseguenze - Attività parlamentare svolta "extra moenia" - Nesso funzionale - Rilevanza - Necessità - Fondamento.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI E SENATO DELLA REPUBBLICA - PARLAMENTARI - GUARENTIGIE (IMMUNITÀ) - IN GENERE
L'art. 3 della legge 20 giugno 2003, n. 140, pur ampliando il concetto di espressione del voto garantito dall'art. 68, primo comma, Cost., non ha mutato il principio del legame funzionale necessario per la configurazione della giustificazione, contenuta nella citata norma costituzionale, fra le opinioni espresse o i voti dati e l'esercizio di funzioni parlamentari. Ne consegue che, per l'attività parlamentare che si svolga fuori delle sedi istituzionali (cd. attività "extra moenia"), continua a rilevare il nesso funzionale tra l'attività e la funzione protetta, il quale soltanto consente di distinguere le opinioni del parlamentare riconducibili alla libera manifestazione del pensiero, garantita ad ogni cittadino, da quelle che riguardano l'esercizio della funzione parlamentare.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 68 com. 1, Legge 20/06/2003 num. 140 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)