Sez. 5, Sentenza n. 9384 del 21/04/2009 (Rv. 607895 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Immobile compreso nell'attivo fallimentare - Obbligo del curatore di provvedere alla dichiarazione I.C.I. - Decorrenza - Art. 10 del d.lgs. n. 504 del 1992, testo originario - Tre mesi dal decreto di trasferimento - Nuova formulazione ex art. 1, comma 173, della legge n. 296 del 2006 - Decorrenza - Tre mesi dalla nomina del curatore - Fattispecie.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
Ai sensi dell'art. 10, sesto comma, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, nel testo anteriore alla modifiche introdotte dall'art. 1, comma 173, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la dichiarazione I.C.I. relativa agli immobili compresi in un fallimento doveva essere effettuata, per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata della procedura concorsuale, entro tre mesi dall'incasso del prezzo di vendita, termine indicato dal legislatore quale momento perfezionativo della alienazione e, quindi, da individuarsi esattamente nell'adozione del decreto di trasferimento. Solo con l'art. 1, comma 173, lett. c) della legge n. 296 cit. è stato introdotto l'obbligo, a carico del curatore, di procedere alla denuncia dell'avvio della procedura entro novanta giorni dalla nomina. (Sulla base del suesposto principio, la Corte ha cassato la sentenza impugnata, che, in riferimento ad una fattispecie anteriore all'entrata in vigore della legge n. 296 del 2006, aveva ritenuto dovute le sanzioni irrogate per l'omessa presentazione della dichiarazione I.C.I. relativa ad annualità precedenti la vendita concorsuale).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 10 com. 6 CORTE COST., Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 173 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)