Sez. 5, Sentenza n. 24670 del 28/11/2007 (Rv. 601567 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Immobili compresi nel fallimento - Termine per il versamento - Decorrenza - Riferimento alla data del decreto di trasferimento - Necessità - Conseguenze - Durata del procedimento - Termine finale - Riferimento alla data del decreto di trasferimento - Necessità - Art. 1, comma 173, della legge n. 296 del 2006 - Efficacia innovativa - Esclusione.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), e con riferimento al regime vigente in epoca anteriore all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 173, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha sostituito l'art. 10, comma 6, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, ricollegando espressamente all'emissione del decreto di trasferimento, anziché al versamento del prezzo di aggiudicazione, la decorrenza del termine entro il quale, per gl'immobili compresi nel fallimento, il curatore è tenuto ad assolvere l'imposta dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento, tale decorrenza era ugualmente desumibile dal potere del giudice delegato di sospendere la vendita fino all'emissione del decreto di trasferimento (al quale soltanto si ricollega l'effetto traslativo), e dall'impossibilità per il curatore di procedere, in data anteriore, al prelievo del relativo importo dal ricavato della vendita; ne consegue che, indipendentemente dalla predetta modifica normativa, non avente carattere innovativo, il periodo per il quale il curatore è tenuto ad assolvere l'imposta si estende dalla data della dichiarazione di fallimento fino alla data di emissione del decreto di trasferimento, non assumendo alcun rilievo a tal fine la data di versamento del prezzo di aggiudicazione.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 10 com. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)