diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 2244 del 02/08/1973 (Rv. 365510 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - CONSULENZA TECNICA - DISSENSO DEL GIUDICE DAL PARERE DEI CONSULENTI - AMMISSIBILITA - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.*
Stato
decisa il 1973-08-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/365510-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - CONSULENZA TECNICA - DISSENSO DEL GIUDICE DAL PARERE DEI CONSULENTI - AMMISSIBILITA - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.*

Il giudice del merito non e vincolato al parere espresso, nelle controversie previdenziali in materia di pensione di invalidita, dai consulenti tecnici di primo e secondo grado sulla esistenza, entita ed incidenza delle infermita accertate sulla capacita di guadagno dell'assicurato, e puo seguire le conclusioni dell'uno o dell'altro consulente ovvero dissentire da entrambi i pareri; ma del suo dissenso e del convincimento circa l'esistenza o la maggiore o minore entita ed incidenza delle infermita sulla detta capacita di guadagno deve dare adeguata motivazione mediante l'enunciazione degli elementi probatori e dei criteri di valutazione degli accertamenti tecnici nonche degli argomenti logici e giuridici che lo hanno condotto ad una diversa valutazione, altrimenti la mancata giustificazione del dissenso si risolve in un vizio di motivazione della sentenza, censurabile in Sede di legittimita. (V 1513/71 mass n 351867).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 195, Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)