Sez. 2, Sentenza n. 1513 del 21/05/1971 (Rv. 351867 - 01)
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - CONSULENTI TECNICI - PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - IN GENERE - VALUTAZIONE DELL'INFERMITA E DELLA INCIDENZA DI ESSA SULLA CAPACITA DI GUADAGNO - DISSENSO DEL GIUDICE DALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - AMMISSIBILITA - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.*
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - CONSULENTI TECNICI - PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - IN GENERE - VALUTAZIONE DELL'INFERMITA E DELLA INCIDENZA DI ESSA SULLA CAPACITA DI GUADAGNO - DISSENSO DEL GIUDICE DALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - AMMISSIBILITA - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.*
Il giudice di merito non e vincolato dal parere e dalle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio e puo dissentirne. Il suo convincimento circa la esistenza e la maggiore o minore gravita dell'infermita dell'assicurato e la misura della loro incidenza causale nella riduzione della capacita di guadagno dello stesso e incensurabile in Sede di legittimita, sempre che del dissenso sia data adeguata motivazione. (V 1466'1970, mass n 347305).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 195, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)