Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15664 del 23/07/2020 (Rv. 658739 - 01)
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - RINUNZIA ALL'EREDITÀ - IMPUGNAZIONE - DA PARTE DEI CREDITORI | Azione ex art. 524 c.c. – Ammissibilità – Limiti – Ragioni.
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - RINUNZIA ALL'EREDITÀ - IMPUGNAZIONE - DA PARTE DEI CREDITORI
L'azione ex art. 524 c.c. è ammissibile unicamente ove i creditori abbiano richiesto, ai sensi dell'art. 481 c.c., la fissazione di un termine entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinuncia all'eredità quando non sia ancora maturata la prescrizione del diritto di accettare l'eredità ex art. 480 c.c. In caso contrario si finirebbe, per rimettere impropriamente in termini i creditori, anche con evidente pregiudizio dei successivi accettanti che confidano nella decorrenza di un termine prescrizionale per l'azione dei creditori inferiore a quello ordinario decennale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 524, Cod. Civ. art. 480 CORTE COST., Cod. Civ. art. 481
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)