Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 33479 del 11/11/2021 (Rv. 662841 - 01)
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - RINUNZIA ALL'EREDITÀ - IMPUGNAZIONE - DA PARTE DEI CREDITORI | Infruttuosa decorrenza del termine assegnato al chiamato in seguito ad "actio interrogatoria" - Rimedio concesso ai creditori - Azione ex art. 524 c.c. - Sussistenza - Fondamento.
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - RINUNZIA ALL'EREDITÀ - IMPUGNAZIONE - DA PARTE DEI CREDITORI
Il rimedio previsto dall'art. 524 c.c. è utilizzabile dai creditori non solo in presenza di una rinuncia formale all'eredità da parte del chiamato, ma anche nel caso in cui quest'ultimo non dichiari di accettarla in seguito all'esperimento della cd. "actio interrogatoria" ex art. 481 c.c., essendo le due ipotesi assimilabili dal punto di vista del pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori del chiamato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 524, Cod. Civ. art. 481
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)