Sez. 1, Sentenza n. 3490 del 12/04/1996 (Rv. 496993 - 01)
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE (INELEGGIBILITÀ) | Consigliere comunale - Sospensione dalla carica - Impugnazione del provvedimento - Giudizio relativo - Legittimazione passiva del Prefetto - Sussistenza - Impugnazione da parte del Prefetto della sentenza di primo grado - Ammissibilità.
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE (INELEGGIBILITÀ)
Nel procedimento relativo alla impugnazione da parte del consigliere comunale del provvedimento di sospensione dalla carica adottato dal consiglio comunale a seguito di condanna penale, va riconosciuta al Prefetto, nella sua qualità di organo istituzionalmente preposto a stimolare il controllo sulla legittimità della funzione di consigliere comunale, sia la legittimazione passiva in ordine all'azione svolta dal consigliere controinteressato, sia la legittimazione attiva ad impugnare la sentenza emessa nel giudizio di primo grado di cui lo stesso Prefetto è stato parte, ove venga pregiudicato l'interesse dell'amministrazione da lui rappresentata.
Riferimenti normativi: DPR 16/05/1960 num. 570 art. 9 CORTE COST., DPR 16/05/1960 num. 570 art. 82 CORTE COST., DPR 16/05/1960 num. 570 art. 83 CORTE COST., Legge 19/03/1990 num. 55 art. 15 CORTE COST., Legge 18/01/1992 num. 16 CORTE COST., Legge 12/01/1994 num. 30
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)