Sez. 1, Sentenza n. 4254 del 24/02/2006 (Rv. 587032 - 01)
ELEZIONI - AZIONE POPOLARE | Legittimazione attiva - Prefetto - Fondamento - Altri interessati - Nozione - Ministro dell'Interno - Esclusione.
ELEZIONI - AZIONE POPOLARE
In tema di contenzioso elettorale, l'individuazione del prefetto quale organo autonomamente legittimato a proporre l'azione popolare di cui all'art. 82 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e all'art. 70 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 esclude il riconoscimento di una concorrente legittimazione in favore del Ministro dell'Interno; il conferimento in via esclusiva all'autorità locale del potere di far valere le cause di ineleggibilità e di decadenza dalla carica di sindaco e dalle altre cariche elettive comunali trova infatti fondamento nell'interesse pubblico ad assicurare un immediato e diretto apprezzamento da parte dell'organo istituzionalmente preposto a stimolare il controllo di legittimità della funzione di amministratore locale; né la legittimazione del Ministro può essere desunta dalla proponibilità dell'azione da parte di chiunque altro vi abbia interesse, in quanto la legittimazione specificamente riconosciuta al prefetto, costituendo estensione del novero dei titolari dell'azione, rende evidente che con la predetta espressione il legislatore ha inteso riferirsi soltanto a soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni.
Riferimenti normativi: Legge 16/05/1960 num. 570 art. 82 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 70
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)