Sez. 3, Sentenza n. 12566 del 12/11/1999 (Rv. 531070 - 01)
COMPETENZA CIVILE - CONNESSIONE DI CAUSE - GARANZIA | Convenuto straniero - Giurisdizione e competenza - Convenzione di Lugano - Applicabilità - Domanda di garanzia - Competenza del giudice della domanda principale - Sussistenza - Eccezioni opponibili.
COMPETENZA CIVILE - CONNESSIONE DI CAUSE - GARANZIA
Ritenuta dal giudice italiano la propria giurisdizione nei confronti dello straniero in applicazione della Convenzione di Lugano del 16 febbraio 1988 ratificata con legge n. 198 del 1992, anche la competenza deve essere determinata sulla base di detta convenzione; pertanto, territorialmente competente a decidere sulla domanda di garanzia (propria o impropria) o in genere su quella oggetto della chiamata in causa del terzo è, ai sensi dell'articolo 6, secondo comma Conv., il giudice della causa principale, comunque siasi radicata la sua competenza e anche qualora derivi da accettazione tacita ai sensi dell'articolo 18 Conv., potendo il chiamato eccepire soltanto che la causa è stata proposta per distoglierlo dal giudice naturale.
Riferimenti normativi: Legge 10/02/1992 num. 198
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)