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Sez. U, Sentenza n. 5145 del 22/05/1998 (Rv. 515737 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Convenzione di Lugano del 16 settembre 1988 - Proroga tacita della giurisdizione del giudice italiano (art. 18) - Presupposti e condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 1998-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/515737-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE

La cosiddetta "proroga tacita della giurisdizione" del giudice adito si realizza, ai sensi dell'art. 18 della Convenzione italo - svizzera di Lugano del 16.9.1988 (che riproduce, senza modifiche, quanto disposto dalla Convenzione di Bruxelles del 27.9.1968 in tema di competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale), solo quando il convenuto, costituendosi in un giudizio instaurato dinanzi all'autorità giudiziaria di uno dei due Stati firmatari, non ne contesti la giurisdizione, ovvero sollevi, in proposito, contestazioni meramente aggiuntive rispetto alle altre deduzioni difensive, svolte tanto in merito quanto in rito, delle quali chieda l'esame e la risoluzione non già in via subordinata rispetto alla questione della giurisdizione, bensì in via del tutto prioritaria (nell'affermare tale principio di diritto, la S.C. ha rilevato, nella specie, come il cittadino svizzero convenuto dinanzi al giudice nazionale, pur avendo diffusamente esposto, nella prima parte della comparsa di risposta, lo svolgimento dei fatti rilevanti ai fini del giudizio di merito, aveva pur sempre, nella seconda parte dell'atto, concernente la trattazione in diritto, eccepito in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice italiano, contestando, poi, solo successivamente, la fondatezza della domanda nel merito, con ciò impedendo il realizzarsi della fattispecie della proroga tacita della giurisdizione italiana, anche se l'eccezione di difetto di giurisdizione non risultava richiamata nelle conclusioni finali della comparsa - dovendo tale atto difensivo formare pur sempre oggetto di valutazione complessiva e non parziale -).

Riferimenti normativi: Convenzione di Bruxelles 27/09/1968 num. 18, Legge 10/02/1992 num. 198 art. 18

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)