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Sez. 6, Sentenza n. 10494 del 03/07/1987 Ud. (dep. 08/10/1987) Rv. 176817 - 01

STUPEFACENTI - IN GENERE - ATTIVITÀ ILLECITE - CONDOTTE ALTERNATIVE - PLURIMA VERIFICAZIONE - IPOTESI DI UNITÀ E PLURALITÀ DI REATI.*
Stato
decisa il 1987-07-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/176817-01

STUPEFACENTI - IN GENERE - ATTIVITÀ ILLECITE - CONDOTTE ALTERNATIVE - PLURIMA VERIFICAZIONE - IPOTESI DI UNITÀ E PLURALITÀ DI REATI.*

L'art. 71 legge 22 dicembre 1975, n. 685, prevedendo una varietà di condotte alternative, costituisce una norma a più fattispecie che esclude il concorso formale quando un unico fatto concreto integri insieme contestualmente più azioni tipiche alternative, mentre allorquando le differenti azioni tipiche siano distinte sul piano ontologico, cronologico, psicologico e funzionale, esse costituiscono più violazioni della stessa disposizione di legge e quindi distinti reati (concorso materiale), unificabili eventualmente per la continuazione.*

Riferimenti normativi: Legge 22/12/1975 num. 685 art. 71 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)