Sez. 6, Sentenza n. 16823 del 19/09/1989 Ud. (dep. 01/12/1989) Rv. 182731 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE - ATTIVITÀ ILLECITA PREVISTA DALL'ART. 71 LEGGE N. 685 DEL 1975 - NORMA A PIÙ FATTISPECIE - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE - CONCORSO DI REATI - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
STUPEFACENTI - IN GENERE - ATTIVITÀ ILLECITA PREVISTA DALL'ART. 71 LEGGE N. 685 DEL 1975 - NORMA A PIÙ FATTISPECIE - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE - CONCORSO DI REATI - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
L'art. 71 legge 22 dicembre 1975, n. 685 costituisce una norma a più fattispecie, che esclude il concorso formale dei reati solo quando un unico fatto concreto integri contestualmente più azioni tipiche alternative; per cui non può sussistere concorso di reati, ma un solo reato, quando il trasporto della sostanza stupefacente coincida temporalmente con la detenzione. Vi è, invece, pluralità di reati quando trasporto e detenzione (anche dello stesso oggetto) si svolgano in tempi diversi. (Conf mass n 176817; (Conf mass n 173340; (Conf mass n 171159).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 71 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)