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Sez. 1, Sentenza n. 149 del 10/01/2003 (Rv. 559540 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - IN GENERE | Obbligazioni pecuniarie - Pagabili presso il domicilio del creditore - Bonifico bancario - Perfezionamento del pagamento - Requisiti.
Stato
decisa il 2003-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/559540-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - IN GENERE

Il pagamento delle obbligazioni per somma di denaro che devono essere adempiute al domicilio del debitore, ove effettuabile in banca, si perfeziona, con la liberazione dell'obbligato, solo allorché la rimessa entri materialmente nella disponibilità dell'avente diritto e non anche quando (e per il solo fatto che) il debitore abbia inoltrato alla propria banca l'ordine di bonifico e questa abbia pur dichiarato di avervi dato corso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182, Cod. Civ. art. 1188

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)