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Sez. 3, Sentenza n. 18877 del 10/07/2008 (Rv. 604212 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - IN GENERE | Adempimento - Tempo e luogo del perfezionamento - Conseguimento della disponibilità della somma di danaro da parte del creditore - Necessità - Fattispecie in tema di versamento del canone locativo con bonifico bancario.
Stato
decisa il 2008-07-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604212-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - IN GENERE

L'adempimento dell'obbligazione pecuniaria, ai sensi degli artt. 1182, terzo comma, e 1183 cod. civ., si perfeziona nel luogo e nel tempo in cui il creditore entra in concreto nella disponibilità della somma di denaro. (In applicazione del riportato principio, la S.C. ha rigettato il ricorso proposto, ritenendo che alla data di intimazione dello sfratto, e, quindi, della domanda di risoluzione per inadempimento, la morosità nel pagamento della rata del canone di locazione era in atto e il bonifico bancario non era idoneo ad assicurare il tempestivo adempimento secondo gli obblighi contrattuali).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182 com. 3, Cod. Civ. art. 1183

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)