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Sez. 1, Sentenza n. 556 del 13/03/1964 (Rv. 300745 - 01)

VENDITA - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - DIFFERENZA FRA AZIONE DI RISOLUZIONE PER VIZI DELLA COSA, AZIONE DI RISOLUZIONE PER MANCANZA DI QUALITA ED AZIONE DI RISOLUZIONE PER CONSEGNA DI ALIUD PRO ALIO - MANCANZA DI QUALITA PROMESSE OD ESSENZIALI - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1964-03-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/300745-01

VENDITA - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - DIFFERENZA FRA AZIONE DI RISOLUZIONE PER VIZI DELLA COSA, AZIONE DI RISOLUZIONE PER MANCANZA DI QUALITA ED AZIONE DI RISOLUZIONE PER CONSEGNA DI ALIUD PRO ALIO - MANCANZA DI QUALITA PROMESSE OD ESSENZIALI - ESTREMI.*

In tema di risoluzione del contratto di vendita ai sensi dell'art. 1497 cod.civ. si ha Mancanza di qualita promesse od essenziali quando la cosa consegnata appartenga, per sua natura o per gli elementi che la caratterizzano, ad un tipo o ad una specie diversi da quelli pattuitì e, poiche le qualita obiettivamente non essenziali possono essere promosse ai sensi dell'art. 1497 cod.civ., in tal caso esse assumono, nella funzione economica del contratto, sia pure soltanto per volere dei contraenti, un carattere di essenzialita che e di per se stesso incompatibile con la tollerabilita della Mancanza.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1497

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)