Sez. 2, Sentenza n. 3550 del 25/03/1995 (Rv. 491404 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - MANCANZA DI QUALITÀ DELLA COSA - RISOLUZIONE - IN GENERE | Qualità espressamente promessa - Carattere essenziale - Mancanza - Risoluzione.
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - MANCANZA DI QUALITÀ DELLA COSA - RISOLUZIONE - IN GENERE
La qualità della cosa compravenduta, qualora sia espressamente promessa, assume, per volontà dei contraenti, un carattere di essenzialità di per se stesso incompatibile con la tollerabilità della sua mancanza, la quale comporta il diritto del compratore di ottenere la risoluzione del contratto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1497
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)