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Sez. 2, Sentenza n. 4046 del 06/12/1974 (Rv. 372658 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - INNOVAZIONI - SU PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IN GENERE - A FAVORE DELLA PROPRIETA ESCLUSIVA - PER LA MIGLIORE UTILIZZAZIONE DELLA COSA COMUNE - POTERE DEL CONDOMINO - LIMITI.*
Stato
decisa il 1974-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/372658-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - INNOVAZIONI - SU PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IN GENERE - A FAVORE DELLA PROPRIETA ESCLUSIVA - PER LA MIGLIORE UTILIZZAZIONE DELLA COSA COMUNE - POTERE DEL CONDOMINO - LIMITI.*

In presenza di modificazioni apportate dal singolo a proprie spese, per la migliore utilizzazione della cosa comune nell'interesse della sua sola proprieta esclusiva, la volonta della maggioranza diviene irrilevante, mentre permane soltanto il diritto di ciascuno degli altri condomini di opporsi a che il singolo, per il raggiungimento di propri personali interessi, violi i criteri-limite fissati dalla legge per l'uso delle cose comuni e pregiudichi ad altri il godimento di quei beni. *

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1120, Cod. Civ. art. 1122

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)