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Sez. 3, Sentenza n. 1506 del 07/12/1970 Ud. (dep. 09/02/1971) Rv. 116666 - 01

FINANZE E TRIBUTI - DICHIARAZIONE DEI REDDITI - OMESSA DENUNCIA - PRESCRIZIONE - TERMINE - E QUELLO DELLA LEGGE PENALE COMUNE E NON QUELLO DELLA LEGGE SULLA REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - FONDAMENTO.*
Stato
decisa il 1970-12-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/116666-01

FINANZE E TRIBUTI - DICHIARAZIONE DEI REDDITI - OMESSA DENUNCIA - PRESCRIZIONE - TERMINE - E QUELLO DELLA LEGGE PENALE COMUNE E NON QUELLO DELLA LEGGE SULLA REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - FONDAMENTO.*

Per il reato di omessa denuncia dei redditi di cui all'art 243 tu 29 gennaio 1958, n 645, il tempo necessario a prescrivere e quello di diciotto mesi previsto dall'art 157 n 6 cod pen e non quello di anni tre previsto dall'art 16 della legge 7 gennaio 1929, n 4. Non puo ritenersi infatti, che, non contemplando le leggi vigenti sui Tributi diretti uno specifico termine prescrizionale, debba applicarsi la norma, avente carattere generale, di cui all'art 16 della legge del 1929, cio fondando sul fatto che l'eccezione contemplata nello art 60 della stessa legge (che esclude l'applicabilita del citato art 16 in materia di redditi soggetti a Tributi diretti) non contiene un richiamo alle Disposizioni del codice penale, e ritenendo percio tale eccezione limitata al caso in cui un diverso termine prescrizionale sia previsto dalle Disposizioni concernenti i detti Tributi. Ma l'art 60 citato stabilisce, in modo esplicito e tassativo, che la disposizione dell'art 16 non si applica in materia di redditi soggetti a Tributi diretti e, sebbene le Disposizioni attualmente vigenti in materia non contemplino uno specifico termine prescrizionale per le contravvenzioni in esse previste, per determinare il tempo necessario a prescrivere, non deve necessariamente farsi ricorso all'art 16. Invero, la dizione dell'art 60 non consente di attribuire alla frase 'che continuano ad essere regolati...' (riferita ai Tributi diretti) il valore di una condizione alla quale la validita dell'eccezione formulata nella prima parte della norma sia subordinatà questa proposizione, invece, e una semplice conseguenza della statuizione formulata nella prima parte della norma, che viene, cosi, ad essere ribadita. Ne consegue che, non contenendo il vigente tu delle leggi sulle imposte dirette alcuna disposizione espressa in tema di prescrizione, il termine prescrizionale delle contravvenzioni, punite con la sola ammenda, in esso contemplate, e quello preveduto dalla disposizione avente carattere generale di cui all'art 157 n 6 cod pen.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 com. 1 n. 6, Legge 29/01/1958 num. 645 art. 243 CORTE COST., Legge 07/01/1929 num. 4 art. 60 CORTE COST., Legge 07/01/1929 num. 4 art. 16

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)