Sez. 3, Sentenza n. 354 del 19/02/1971 Ud. (dep. 02/07/1971) Rv. 118660 - 01
FINANZE E TRIBUTI - DICHIARAZIONE DEI REDDITI - ACCERTAMENTO - PRESCRIZIONE - OMESSA DENUNCIA DEI REDDITI - DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE DAL GIORNO IN CUI L'ACCERTAMENTO E DIVENTATO DEFINITIVO.*
FINANZE E TRIBUTI - DICHIARAZIONE DEI REDDITI - ACCERTAMENTO - PRESCRIZIONE - OMESSA DENUNCIA DEI REDDITI - DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE DAL GIORNO IN CUI L'ACCERTAMENTO E DIVENTATO DEFINITIVO.*
In forza del disposto dell'art 21, ultimo comma, della legge 7 gennaio 1929, n 4, il fatto dell'omessa denunzia dei redditi o dei patrimoni, previsto e punito dagli articoli 17 e 243 tu 29 gennaio 1958, n 645, e punibile e perseguibile a condizione che sia intervenuto l'accertamento definitivo dell'imposta e della relativa sovrimposta a norma delle leggi regolanti tale materia. Quindi, in conformita di quanto dispone l'art 158, secondo comma, cod pen, poiche la legge fa dipendere la punibilita e la perseguibilita del reato dal verificarsi di una condizione (che risulta, percio, di punibilita e di perseguibilita insieme), e questa condizione non e la querela, l'istanza o la richiesta, il termine di prescrizione non puo che decorrere dal giorno in cui la condizione si e verificata, cioe dal giorno dell'accertamento definitivo. (Conf 116666' V 116835, anno 1971).*
Riferimenti normativi: Legge 29/01/1958 num. 645 art. 17, Legge 29/01/1958 num. 645 art. 243 CORTE COST., Legge 07/01/1929 num. 4 art. 21 CORTE COST., Cod. Pen. art. 158 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)