diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 4268 del 20/07/1982 (Rv. 422246 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRIGENTE - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - SCATTI PERIODICI DI ANZIANITÀ - DISCIPLINA - PERIODI ANTERIORI E POSTERIORI ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL C.C.N.L. 24 LUGLIO 1961 - DISTINZIONE.*
Stato
decisa il 1982-07-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/422246-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRIGENTE - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - SCATTI PERIODICI DI ANZIANITÀ - DISCIPLINA - PERIODI ANTERIORI E POSTERIORI ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL C.C.N.L. 24 LUGLIO 1961 - DISTINZIONE.*

Gli scatti di anzianità non spettano al dirigente in forza del solo rinvio fatto dall'art. 15 del contratto collettivo 31 dicembre 1948, reso efficace erga omnes con d.P.R. 2 gennaio 1962 n. 483, alla disciplina vigente per i gradi più elevati della categoria impiegatizia, ma gli spettano, dopo l'entrata in vigore del contratto collettivo 24 luglio 1961, nella misura e nelle cadenze in esso (e nei successivi contratti) fissati, mentre per il periodo anteriore competono solo se risulti che la specifica disciplina delle retribuzioni dei dirigenti rinvia, sul punto, a quella degli impiegati. (Conf 339/81, mass n 410792).*

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 31/12/1948 num. 15, DPR 02/01/1962 num. 483 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)