diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 2634 del 06/04/2000 Cc. (dep. 16/06/2000) Rv. 216197 - 01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - DEL DIFENSORE | Configurabilità nei procedimenti di sorveglianza, di esecuzione e di prevenzione - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2000-04-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/216197-01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - DEL DIFENSORE

L'art. 486, comma quinto, cod. proc. pen., che prevede la sospensione o il rinvio del dibattimento nel caso di legittimo impedimento del difensore è dettata per il solo giudizio di cognizione di primo grado, con possibilità di estensione ai giudizi di appello, cassazione, revisione e minorile, in forza di espressi richiami legislativi, sicché, in mancanza di una esplicita disposizione di legge, non può trovare applicazione nel procedimento di sorveglianza, così come in quelli di esecuzione e di prevenzione. (Fattispecie relativa a procedimento di sorveglianza). (V. Corte cost., 29 gennaio 1998 n. 7 e 31 maggio 1996 n. 5).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 486 com. 5 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 486 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 678

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)