diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 19535 del 12/03/2003 Cc. (dep. 24/04/2003) Rv. 224778 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Legittimo impedimento a comparire del soggetto proposto all'applicazione della misura di prevenzione - Rilevanza - Condizioni - Richiesta dell'interessato di presenziare all'udienza - Necessità - Ragioni.
Stato
decisa il 2003-03-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/224778-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO

In tema di procedimento di prevenzione, il legittimo impedimento a comparire all'udienza in camera di consiglio del soggetto proposto può rilevare solo ove sussista la richiesta di quest'ultimo di presenziare all'udienza; né tale richiesta può ritenersi implicita nell'istanza di rinvio formulata dal difensore, trattandosi di atto formale che deve provenire dall'interessato ed il relativo diritto non può essere esteso al difensore.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 486 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 486 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 lett. T, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 420 lett. T CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)