Sez. 2, Sentenza n. 118 del 15/01/1974 (Rv. 367678 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - LAVORO DURANTE LE FESTIVITA INFRASETTIMANALI - MAGGIORAZIONE PER IL LAVORO FESTIVO - SPETTANZA.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - LAVORO DURANTE LE FESTIVITA INFRASETTIMANALI - MAGGIORAZIONE PER IL LAVORO FESTIVO - SPETTANZA.*
Agli agenti dipendenti dalle aziende di trasporti pubblici in concessione (cosiddetti autoferrotramvieri), retribuiti in misura fissa, che prestino la loro opera nelle festivita infrasettimanali, in cui avrebbero avuto diritto al riposo festivo, spetta la maggiorazione per il lavoro festivo, cosi come e stabilito per i lavoratori retribuiti non in misura fissa. (Conf 12'72, mass n 360770).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 CORTE COST., Legge 27/05/1949 num. 260 art. 1, Legge 27/05/1949 num. 260 art. 2, Legge 27/05/1949 num. 260 art. 5 CORTE COST., Legge 31/03/1954 num. 90 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)