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Sez. 2, Sentenza n. 3012 del 12/10/1972 (Rv. 360770 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FESTIVITA - PRESTAZIONE DI LAVORO DURANTE LE FESTIVITA INFRASETTIMANALI DA PARTE DI LAVORATORI RETRIBUITI IN MISURA FISSA - AUTOFERROTRANVIERI - MAGGIORAZIONE PER IL LAVORO FESTIVO - SPETTANZA.*
Stato
decisa il 1972-10-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/360770-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FESTIVITA - PRESTAZIONE DI LAVORO DURANTE LE FESTIVITA INFRASETTIMANALI DA PARTE DI LAVORATORI RETRIBUITI IN MISURA FISSA - AUTOFERROTRANVIERI - MAGGIORAZIONE PER IL LAVORO FESTIVO - SPETTANZA.*

Ai lavoratori retribuiti in misura fissa - e tali sono gli agenti alle dipendenze di aziende di trasporti pubblici in concessione (cosiddetti autoferrotranvieri) - che prestino la loro opera nei giorni di festivita infrasettimanali nei quali avrebbero avuto diritto al riposo festivo, spetta la maggiorazione per il lavoro festivo, cosi come e stabilito per i lavoratori retribuiti non in misura fissa. (Conf 3600'69, mass n 343798).*

Riferimenti normativi: Legge 27/05/1949 num. 260 art. 2, Legge 27/05/1949 num. 260 art. 5 CORTE COST., Legge 27/05/1949 num. 260 art. 1, Legge 31/03/1954 num. 90 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)