Sez. 3, Sentenza n. 6757 del 17/05/2001 (Rv. 546721 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DOMANDA - IN GENERE (ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA) | Domanda di risarcimento del maggior danno ex art. 1224, secondo comma, cod. civ. - Inammissibilità - Proposizione nel giudizio di opposizione - Ammissibilità.
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DOMANDA - IN GENERE (ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA)
Con l'ingiunzione di pagamento - dovendo questa avere ad oggetto, ai sensi dell'art. 633, primo comma, cod. proc. civ., esclusivamente una somma liquida di denaro o una determinata quantità di cose fungibili o una cosa mobile determinata - il creditore non può domandare (in aggiunta alla somma dovutagli ed ai relativi interessi) il risarcimento, ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, cod. civ., del maggior danno derivatogli dal ritardo nell'adempimento, ma può formulare tale richiesta (che integra una "emendatio libelli") nel giudizio di opposizione avverso l'ingiunzione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)