Sez. 2, Sentenza n. 4821 del 30/05/1987 (Rv. 453456 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - IN GENERE - SVALUTAZIONE MONETARIA - INAMMISSIBILITÀ.*
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - IN GENERE - SVALUTAZIONE MONETARIA - INAMMISSIBILITÀ.*
La domanda di risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria ex art. 1224 cpv. Cod. civ. non può formare oggetto dell'ingiunzione richiesta per il pagamento della somma dovuta, essendo inammissibile nel procedimento ingiuntivo la richiesta di qualsiasi bene della vita diverso dal pagamento di una somma liquida di denaro, da una determinata quantità di cose fungibili o da una cosa mobile determinata alla cui consegna l'ingiungente abbia diritto, ma può essere domandata soltanto nel giudizio di cognizione instaurato a seguito dell'opposizione; senza che tuttavia il momento della sua proposizione incida su quello dell'insorgenza del relativo diritto, che è quello del verificatosi inadempimento. (V 760/69, mass n 344034).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)