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Sez. L, Sentenza n. 2524 del 10/04/1986 (Rv. 445620 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE - ART. 83 DEL D.P.R. N. 1124 DEL 1965 - ABROGAZIONE IMPLICITA DELL'ART. 45, ULTIMO COMMA, DEL REGOLAMENTO 25 GENNAIO 1937 N. 200 - CONSEGUENZE - ESITO DEL PROCEDIMENTO DI REVISIONE - DIPENDENZA DALL'OBIETTIVO ACCERTAMENTO DI MODIFICAZIONI DELL'ATTITUDINE AL LAVORO O DELLE CONDIZIONI FISICHE - INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO PROMOVENTE IL PROCEDIMENTO - IRRILEVANZA - CONTRASTO CON L'ART. 77 COST. - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/445620-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE - ART. 83 DEL D.P.R. N. 1124 DEL 1965 - ABROGAZIONE IMPLICITA DELL'ART. 45, ULTIMO COMMA, DEL REGOLAMENTO 25 GENNAIO 1937 N. 200 - CONSEGUENZE - ESITO DEL PROCEDIMENTO DI REVISIONE - DIPENDENZA DALL'OBIETTIVO ACCERTAMENTO DI MODIFICAZIONI DELL'ATTITUDINE AL LAVORO O DELLE CONDIZIONI FISICHE - INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO PROMOVENTE IL PROCEDIMENTO - IRRILEVANZA - CONTRASTO CON L'ART. 77 COST. - ESCLUSIONE.*

L'art. 83 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nel disciplinare compiutamente l'istituto della revisione della rendita per lo infortunio, ha implicitamente abrogato l'art. 45, ultimo comma, del regolamento 25 gennaio 1937 n. 200, non contemplando più, con riferimento all'ipotesi dell'inserzione di una revisione in danno nel procedimento instaurato dall'assicurato per la revisione in aumento, quella preventiva comunicazione all'infortunato già prevista dalla norma regolatrice del citato art. 45; pertanto, l'esito del procedimento di revisione dipende dall'obiettivo accertamento di una diminuzione o di un aumento dell'attitudine al lavoro o di una modificazione, in peggio o in meglio, delle condizioni fisiche del titolare della rendita, e può così comportare un aumento o una riduzione di quest'ultima, a prescindere dal soggetto che ha preso l'iniziativa del procedimento stesso. L'art. 83 del d.P.R. del 1965, interpretato nel senso suddetto, manifestamente non contrasta con l'art. 77 cost., risultando coerente con lo scopo di "maggiore speditezza e semplicità nelle procedure amministrative" perseguito dalla delega contenuta nello art. 30 della legge 19 gennaio 1963 n. 15. (Conf 2806/80, mass n 406563, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 77, Regio Decr. 25/01/1937 num. 200 art. 45, Legge 19/01/1963 num. 15 art. 30, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 83 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)