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Sez. L, Sentenza n. 2806 del 28/04/1980 (Rv. 406563 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITA E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE - ESITO DEL PROCEDIMENTO - PRESUPPOSTO - OBBIETTIVO ACCERTAMENTO DI UN AUMENTO O DI UNA DIMINUZIONE DELL'ATTITUDINE AL LAVORO O DI UNA MODIFICAZIONE DELLE CONDIZIONI FISICHE - SOGGETTO PROMOTORE DEL PROCEDIMENTO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1980-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/406563-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITA E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE - ESITO DEL PROCEDIMENTO - PRESUPPOSTO - OBBIETTIVO ACCERTAMENTO DI UN AUMENTO O DI UNA DIMINUZIONE DELL'ATTITUDINE AL LAVORO O DI UNA MODIFICAZIONE DELLE CONDIZIONI FISICHE - SOGGETTO PROMOTORE DEL PROCEDIMENTO - IRRILEVANZA.*

L'art 83 del DPR 30 giugno 1965 n 1124, nel disciplinare compiutamente l'istituto della revisione della rendita per infortunio, ha implicitamente abrogato l'art 45, ultimo comma del regolamento 25 gennaio 1937 n 200, non contemplando piu, con riferimento alla ipotesi dell'inserzione di una revisione in danno nel procedimento instaurato dall'assicurato per la revisione in aumento, quella preventiva comunicazione all'infortunato gia previsto dalla norma regolamentare del citato art 45. Pertanto l'esito del procedimento di revisione dipende dall'obbiettivo accertamento di una diminuzione o di un aumento dell'attitudine al lavoro o di una modificazione, in peggio o in meglio, delle condizioni fisiche del titolare della rendita, e puo cosi comportare un aumento od una riduzione di questa ultima a prescindere dal soggetto che ha preso l'iniziativa del procedimento stesso. (V 530/80, mass n 403923; (V 3767/77, mass n 387429).*

Riferimenti normativi: Preleggi art. 15, Regio Decr. 25/01/1937 num. 200 art. 45, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 83 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)