Sez. 1, Sentenza n. 148 del 26/01/1984 Ud. (dep. 24/03/1984) Rv. 163344 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - DICHIARAZIONE DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE - ELEMENTO DI INDIVIDUAZIONE - DEL MEZZO DI IMPUGNAZIONE - LIMITI.*
IMPUGNAZIONI PENALI - DICHIARAZIONE DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE - ELEMENTO DI INDIVIDUAZIONE - DEL MEZZO DI IMPUGNAZIONE - LIMITI.*
Elemento essenziale della dichiarazione di gravame è l'esatta indicazione del rimedio esperito dalla parte, alla quale incombe l'Onere di manifestare la sua precisa volontà nei modi di legge. Ne consegue che non può il giudice riconoscere alla stessa significato diverso da quello fatto palese, in modo non equivoco, dal dichiarante e, quindi, procedere, alla conversione del mezzo di gravame. (nella specie, l'imputato aveva proposto con espressione inequivocabile incidente di esecuzione, ma nei motivi a sostegno il difensore aveva sottoposto al giudice di merito la valutazione in termini di natura giuridica della istanza proposta). (V mass n 153242; (V mass n 110604).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 197
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)