Sez. 6, Sentenza n. 688 del 16/04/1982 Cc. (dep. 17/04/1982) Rv. 153242 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - MEZZI DI IMPUGNAZIONE (TASSATIVITÀ) - INDICAZIONE DI MEZZO DI IMPUGNAZIONE NON CONSENTITO - AMMISSIBILITÀ DELLA IMPUGNAZIONE - LIMITE - IPOTESI RELATIVA A RIMEDI NON OMOGENEI (IMPUGNAZIONE ED INCIDENTE DI ESECUZIONE).*
IMPUGNAZIONI PENALI - MEZZI DI IMPUGNAZIONE (TASSATIVITÀ) - INDICAZIONE DI MEZZO DI IMPUGNAZIONE NON CONSENTITO - AMMISSIBILITÀ DELLA IMPUGNAZIONE - LIMITE - IPOTESI RELATIVA A RIMEDI NON OMOGENEI (IMPUGNAZIONE ED INCIDENTE DI ESECUZIONE).*
Quando la parte manifesta la volontà di impugnare un provvedimento, si deve presumere che essa intenda utilizzare il mezzo predisposto dalla legge (salva l'ipotesi che risulti concretamente accertata la deliberata intenzione di valersi di un rimedio non consentito). Detto principio deve essere applicato anche quando l'errore si verifica tra due rimedi non omogenei, quali l'impugnazione e l'incidente di esecuzione. (Conf mass n 145915; (Conf mass n 138159; (contra mass n 110595).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 190 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 197
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)