Sez. 5 - , Sentenza n. 23999 del 24/11/2016 (Rv. 641958 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | IRAP - Impugnazione di cartella - Onere della prova a carico dell'Amministrazione - Medico convenzionato.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
In tema di IRAP, qualora il contribuente impugni la cartella esattoriale, incombe sull'Amministrazione finanziaria l'onere di dimostrare il corretto esercizio del potere, indicando gli elementi di fatto necessari ad integrare il presupposto d'imposta, quali, nel caso di medico convenzionato, le caratteristiche della strumentazione tecnica e la portata dell'eventuale attività di collaborazione.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)